Art. 32.
(Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

      1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime il proprio parere sugli schemi dei decreti e dei regolamenti previsti dalla presente legge, nonché su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 21.
      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica circa le nomine dei

 

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direttori e dei vice direttori del DIS e dei direttori e dei vice direttori dei servizi di sicurezza.
      3. I pareri di cui al comma 1 hanno carattere obbligatorio, ma non vincolante.
      4. I pareri di cui al comma 1 sono espressi dal Comitato nel termine di un mese dalla ricezione dello schema di decreto o regolamento; tale termine è prorogabile una sola volta, per non più di quindici giorni.